Art. 60.
(Esame del ricorso).

      1. Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.
      2. Le parti possono chiedere di essere sentite proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
      3. Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente del consiglio nazionale comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è assunta direttamente dal consiglio del collegio nazionale.
      4. Terminata la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni indicate e raccoglie i voti di tutti i consiglieri.
      5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.